La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, che punisce chi si mette alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per accertare tale condizione, le forze dell’ordine possono effettuare controlli strumentali e, in alcuni casi, disporre il prelievo ematico. Tuttavia, la normativa e la giurisprudenza pongono alcuni paletti a garanzia dei diritti dell’indagato, la cui violazione può determinare l’inutilizzabilità degli accertamenti.

1. L’OBBLIGO DI AVVISO AL DIFENSORE E LE CONSEGUENZE DELLA SUA OMISSIONE
Ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., quando viene effettuato un accertamento sul tasso alcolemico con l’etilometro, l’interessato deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’omesso avviso della facoltà di nominare un difensore comporta la nullità dell’accertamento, con conseguente inutilizzabilità del risultato ai fini probatori ( Cass. Pen., Sez. IV, n. 25639/2019).

Questa nullità è di carattere relativo e deve essere eccepita dalla difesa nei termini previsti dall’art. 182 c.p.p. In caso contrario, il vizio procedurale si considera sanato.

2. LEGITTIMITÀ DEI PRELIEVI EMATICI: IL CONSENSO INFORMATO COME CONDIZIONE ESSENZIALE
Quando il conducente coinvolto in un sinistro viene trasportato in ospedale, la polizia giudiziaria può acquisire i risultati degli esami del sangue per accertare il tasso alcolemico. Tuttavia, la legittimità di tale acquisizione dipende dal rispetto di precise condizioni.

La Cassazione ha ribadito che il prelievo ematico effettuato senza il consenso informato scritto del paziente costituisce una violazione del diritto all’autodeterminazione e dei principi costituzionali sulla libertà personale (art. 13 Cost.). Se il prelievo non è stato preceduto da un consenso valido, l’accertamento è affetto da inutilizzabilità, salvo che sia stato eseguito per fini diagnostici e terapeutici nell’interesse del paziente (Cass. Pen., Sez. IV, n. 51284/2017).

Inoltre, se il prelievo è stato eseguito su disposizione della polizia giudiziaria, senza il consenso dell’indagato e senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria, si configura un’ipotesi di violazione dell’art. 359-bis c.p.p., che disciplina le ispezioni personali e gli accertamenti coattivi.

3. CONCLUSIONI
Gli accertamenti relativi alla guida in stato di ebbrezza devono essere svolti nel pieno rispetto delle garanzie difensive dell’indagato. L’omesso avviso della facoltà di nominare un difensore determina la nullità relativa dell’accertamento con etilometro, mentre il prelievo ematico effettuato senza un consenso informato scritto può condurre all’inutilizzabilità della prova. Questi principi, sanciti dalla giurisprudenza, costituiscono un fondamentale strumento di tutela per il cittadino e impongono alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari il rispetto rigoroso delle norme procedurali.